Lo Statuto dell’Associazione Culturale CLUBLAB
Articolo 1 – Denominazione e sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’Associazione Culturale senza scopo di Lucro, denominata ClubLab (abbreviata in A.C. ClubLab).
La sede Legale, dove vengono custoditi tutti i documenti e tutti gli atti
riferibili alla gestione dell’Ente è in Via Stellato Spalletti 10, 00054, in Fiumicino (RM).
La sede operativa, ossia quella dove l’Associazione potrà svolgere la sua attività (corsi, seminari, approfondimenti culturali) potrà variare di volta involta in base agli accordi (contratti di comodato, di locazione anche transitoria o documenti equivalenti), che saranno sottoscritti con le Società, gli Enti o le Imprese che vorranno collaborare con l’Associazione, condividendone gli scopi sociali. Si potranno avere anche due o più sedi operative in base alle attività culturali e formative promosse.
Articolo 2 – Scopo
L’associazione è insindacabilmente apolitica, apartitica, aconfessionale, non pone alcuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse. L’esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica dovrà avvenire in altre separate sedi. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
L’Associazione inoltre non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità, in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati ed ad ogni altro Ente o persona fisica, giuridica o realtà istituzionale con la quale si trovi eventualmente a collaborare:
a) L’organizzazione di laboratori di cucina per avvicinare i bambini al mondo della cucina e della sana alimentazione, facendo mettere proprio le “mani in pasta”. I laboratori avranno lo scopo di promuovere il valore affettivo, educativo, di condivisione e anche di divertimento del “cucinare insieme”. I bambini avranno così modo di sviluppare la loro manualità e creatività. In cucina si apprendono anche i primi rudimenti di matematica (le dosi, le quantità, i tempi di cottura), l’importanza delle regole e a conoscere il principio della causa/effetto. Infine, si impara a lavorare insieme, valorizzando il “tempo dell’attesa”.
b) La formazione amatoriale dei propri soci (adulti e bambini) attraverso corsi di cucina, seminari di approfondimento culinario, percorsi di degustazione che si svolgeranno nei luoghi di volta in volta individuati. Riscopriamo le radici della nostra cucina tradizionale, il gusto del mangiare sano e la conoscenza delle materie prime più giuste per la nostra salute.
c) Favorire la diffusione della cultura gastronomica italiana tra i turisti stranieri in visita nel nostro Paese, attraverso semplici lezioni in lingua inglese, che permetteranno loro, una volta tornati a casa, di organizzare delle cene veramente italiane.
d) Realizzazione di progetti didattici nelle scuole. Anche Ippocrate dedica nei suoi scritti grande attenzione al rapporto tra CIBO, ALIMENTAZIONE e SALUTE, e quindi perché non attingere anche dalla cucina delle antiche civiltà per conoscere meglio da dove veniamo? Attraverso progetti didattici, con percorsi studiati appositamente per le scuole, scopriamo i componenti base della nostra alimentazione, come il pane e la pasta e scopriamo insieme il momento in cui l’uomo ha smesso di “saziarsi” e ha cominciato a “nutrirsi”.
e) Realizzazione di progetti di inclusione sociale, rivolti soprattutto alle donne extracomunitarie presenti nel nostro Paese- un progetto di scambio cultural gastronomico tra donne di socialità e di condivisione.
f) La creazione e gestione di uno o più siti web o blog per la diffusione della propria attività.
g) Stipulare convenzioni con Enti pubblici, patronati, Cral, pro loco e privati per il raggiungimento del proprio scopo sociale
h) Avvalersi anche di collaboratori esterni per il raggiungimento degli scopi sociali.
i) Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblicio privati, fornendo tutte le garanzie richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
j) Esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, per autofinanziamento, osservando in tali casi le normative fiscali vigenti: A tale proposito l’Associazione, in via esclusivamente marginale, potrà, richiedendo tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie necessarie, esercitare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, ricorrendo ai soci dell’Associazione per l’eventuale individuazione del soggetto preposto, ai sensi della vigente normativa, alla somministrazione di alimenti e bevande;
k) Promuovere ed organizzare seminari, dimostrazioni culinarie e similari, e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda della cultura culinaria e del cibo in genere, attivando conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione nei locali sociali ove di volta in volta si collochi la sede operativa degustazioni guidate riservate ai soli soci. Si impegna, a tal fine, a tesserare tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio.
Ai Soci potranno essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’Attività prestata.
Non avendo l’Associazione Scopo di Lucro, la Stessa deve intendersi ai fini fiscali Ente non Commerciale: si esclude pertanto l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo sociale.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Si estinguerà inoltre se l’insieme dei Soci Ordinari si ridurrà a meno di due.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad Associazione di Volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi, salvo diversa disposizione di legge.
Articolo 4 – Domanda di ammissione: qualifica di Socio (tipologie)
Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dello statuto, intendono partecipare alle attività dell’Associazione.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che formative svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
Ai fini associativi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine. I soci possono essere ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dal direttivo e partecipano alle attività amatoriali); sostenitori (oltre alla quota ordinaria versano contribuzioni volontarie straordinarie, partecipando a corsi o seminari di approfondimento professionale che l’Associazione organizza periodicamente per i propri associati). Non è ammessa la qualifica di socio temporaneo.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno versare il contributo stabilito dal Consiglio direttivo, redigendo poi una domanda su apposito modulo rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro breve termine ecomunque entro 30 giorni. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte o rivalutata.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
Nel rispetto del principio di democrazia interna la qualità di socio individuale dà diritto:
– Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
– Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
– La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo presso la sede operativa dell’Associazione così come definita al precedente articolo 1.
I soci sono obbligati:
– All’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
– A versare la quota associativa annuale stabilita annualmente. La quota non è trasmissibile né restituibile né rivalutabile. Il socio non in regola con il pagamento della quota non può usufruire delle attività offerte dall’associazione e non ha diritto di voto.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa per ogni anno solare;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell’assemblea in oggetto, considerando tuttavia l’eccezionalità delle competente attribuite a quest’ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dei componenti il consiglio direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati (anche la sede operativa).
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica ordinaria e/o mediante affissione di avviso sul sito dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, e/o tramite affissione d’avviso sul sito internet o mediante posta elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti, compreso il Presidente, scelti tra gli associati. I membri eletti non devono ricoprire incarichi sociali in altre società ed associazioni nell’ambito della medesima disciplina.
Il primo consiglio direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Segretario con funzioni di tesoriere e di Vicepresidente e nomina il/iConsiglieri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (2 su 3) e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri presenti alla seduta. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 – Convocazione direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere con cadenza annuale il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
a) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente Dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza. Al Presidente compete sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea, l’ordinaria Amministrazione dell’Associazione. Convoca e Presiede il Consiglio Direttivo e cura la disposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre prima all’approvazione del Consiglio Direttivo, poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 18 – Il Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il solo intervento del Vice Presidente, ove non espressamente delegato, costituisce prova per i terzi dell’impedimento del Presidente.
Articolo 19 – Il Segretario/Tesoriere – i Consiglieri
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. I due Consiglieri partecipano alle riunioni con diritto di voto, partecipando attivamente all’amministrazione dell’Associazione.
Articolo – 20 Libri dell’Associazione e Rendiconto
I libri dell’Associazione sono: il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e quello dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Inoltre il Libro dei Soci dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio dell’associazione consuntivo (Rendiconto) da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale (eventuale) ed economico finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale ed artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
• entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della associazione;
• eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
• ogni altra entrata che concorra a formare il patrimonio sociale;
• ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attività sociale, comprese quelle derivanti da eventuali attività commerciali poste in essere per sostenere le finalità dell’associazione, come previsto dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398.
• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.
Articolo 23 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti ed in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia per le ONLUS, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.